Lo Stato di San Giorgio e la Nazione Umana. Tra Diritto e Trust.

Lo Stato di San Giorgio e la Nazione Umana. Tra Diritto e Trust.

Parte 1 - Lo Stato di San Giorgio

Lo Stato di San Giorgio e la Nazione Umana. Tra Diritto e Trust.

Da una manciata di giorni lo “Stato Teocratico Antartico di San Giorgio” è oggetto di indagine da parte degli inquirenti: 30 indagati, 12 ordinanze di applicazione degli arresti domiciliari, un obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Il tema della sovranità individuale e dell’autodeterminazione è uno dei più complessi sulla faccia del pianeta, per questo motivo fino ad oggi non lo abbiamo mai trattato. Ma lo conosciamo molto bene.

E sappiamo benissimo, ad esempio, che cosa comporta esibire una targa come quella riportata in foto: i Carabinieri dopo aver inviato la PEC al “tuo” Ente Extra Territoriale ti chiedono gentilmente di seguirli in caserma per chiarimenti circa le tue intenzioni, e se per caso in qualità di cittadino italiano possiedi delle armi, o usufruisci di qualunque altro genere di concessione, tutto ti verrà sottratto immeditamente.

Non c’è avvocato che tenga nel momento in cui ci si dichiara sovrani di un altro stato, e si cerca di dichiarare un territorio “inviolabile”.

La frittata è fatta.

Gli equilibri internazionali si basano su un unico fattore: possedere o non possedere un arsenale atomico.

I cosidetti “autodeterminati” – invece – combattono con dei pezzi di carta.

Per lo più si tratta di persone che, come nel caso dello stato di San Giorgio, hanno acquistato un prodotto sperimentale e che vengono usate dai venditori come beta-tester dei loro artefici pseudo-giuridici.

Tendenzialmente una targa come quella in foto non viene mai esibita da chi la promuove e rivende (a caro prezzo) questo pacchetto di immunità diplomatica e fiscale, bensì dagli entusiasti acquirenti, che non avendo molta esperienza in materia vengono facilmente circuiti ed indottrinati con la filosofia del One People Public Trust o con una delle sue derivazioni.

Da questo movimento, abbiamo visto evolversi in Italia differenti scuole di pensiero, ognuna con un suo “percorso di formazione” ovvero una commistione di giurisprudenza e di esoterismo.

Un cocktail letale.

Soprattutto perché, a partire dal 2020, in Italia è venuta a mancare del tutto la fiducia nello Stato e le sue politiche libertidice si sono tramutate in terreno estremamente fertile per proporre questi percorsi come via di uscita dalla morsa della dittatura sanitaria.

Personalmente ho conosciuto la realtà di “Osservatorio Diritti Umani” dove vengono proposte, in sequenza: esistenza in vita, legale rappresentanza, costituzione di un Jersey Trust con statuto autonomo e registrazione dello stesso con infinite marche da bollo, segregazione del patrimonio immobiliare. Quest’ultima fase è così articolata:

  • Viaggio all’estero per autentica di firma con notaio/avvocato
  • Appuntamento con notaio italiano per avallo del precedente passaggio
  • Appuntamento in conservatoria per cambio di intestazione delle proprietà, da persona fisica o giuridica ad ente extra territoriale con alto scopo umanitario (non pagare le tasse, ndR)

Estremamente curioso, in tutto ciò, il profilo semi-collaborativo adottato da parte dell’Agenzia delle Entrate, che per un certo periodo di tempo ha rilasciato a queste entità strumenti di tutela che potremmo tranquillamente definire “Borderline”, ovvero il “Codice Fiscale 54 – Organismi Extraterritoriali ” e il “Codice Ateco 99 00 00

Questa è una delle contraddizioni in termini più evidenti, in quanto l’Agenzia delle Entrate di Stato Italia sta di fatto amministrando la contabilità di un altro stato, che però si definisce sovrano ed indipendente a tutti gli effetti.

Sarà molto interessante vedere come si evolverà la questione dello Stato Teocratico di San Giorgio, per vedere se verrà riconosciuto il quadro di “circonvenzione di incapace” e se verranno riconosciute delle attenuanti a tutte quelle povere anime che si sono affidate a certi venditori di fumo.

Parte 2 - La Nazione Umana

HNU

A rendere il tutto più credibile ci ha pensato la “Confederazione delle Nazioni Umane” un’organizzazione intra-governativa nata per amalgamare e tutelare le varie realtà extra territoriali sul suolo italico. Sul sito ufficiale vanta addirittura un presunta relazione con OSCE, l’organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa.

Solo fumo negli occhi, perché è vero che CNU menziona OSCE sul sito, ma provate a chiedere ad OSCE dei riscontri.

Come di consueto, non vi è reciprocità.

Allo stesso modo, quando si produce un’autocertificazione basata sul DPR 445/2000 e si scrive “io sono Dio”. Nessuno si prenderà la briga di verificare le tue qualità divine. Fondamentalmente se hai manie di grandezza sono affari tuoi o di chi ti viene dietro.

Possiamo invece parlare di “stato” o di “comunità di stati” solo ed esclusivamente quando vi è un riconoscimento da parte della comunità internazionale. 

Nemmeno SOMALILAND nonostante la sua notorietà – è stata riconosciuta dalla comunità internazionale (almeno sino ad oggi).

Ma la CNU, che di fatto ha sempre ignorato di questi “dettagli” ha distribuito nelle proprie repository delle targhe da apporre alle zone inviolabili dove addirittura veniva esibito il logo delle NAZIONI UNITE.

Il tutto a disposizione della Sciura Maria di turno che si proclamava autodeterminata ed esibiva tranquillamente il logo sulla porta di casa.

Bisogna ammettere, però, che sono dei geni.

Ma il punto più alto non era ancora stato raggiunto.

Ad un certo punto si sono proclamati amministratori di un Trust che a sua volta includeva tutti i Trust dei Confederati – ovvero coloro che avevano ultimato il loro percorso di autodeterminazione e donato al proprio Ente Umanitario tutte le proprietà. Tra l’altro facendo arrabbiare alcuni membri del direttivo, che di fronte a questa mossa hanno finalmente realizzato con chi fossero davvero seduti al tavolo..

Solitamente un contratto è “ l’accordo tra due o più parti per costituire, regolare od estinguere un rapporto giuridico patrimoniale. È la massima espressione dell’autonomia privata, del potere, cioè, che hanno i soggetti di dettare una regola ai propri interessi. “  (Treccani)

Ma gli autodeterminati non tengono conto di questo principio. Se leggete uno qualsiasi dei loro statuti, vedrete come prendono possesso di personalità giuridiche terze senza il loro consenso, quindi anche in questo caso non c’è da stupirsi se nessuno degli interessati è stato interpellato.

E, ovviamente, i membri del direttivo che hanno espresso le loro perplessità sono stati immediatamente espulsi, con l’accusa di aver violato la privacy degli iscritti mentre tentavano di avvisarli della mastodontica operazione in corso…

Insomma, un capolavoro.

Parte 3 - Tra Diritto e Trust

Trust

Lo strumento dei “Trust” è entrato anche nel diritto italiano; comprese le sue specificazioni (Trust Liquidatorio, Autodestinato, Autodichiarato).

Anche la giurisprudenza si è mossa: il “Trust Simulato” diventa sequestrabile. Cos’è il Trust Simulato? Quello fatto per comprimere il diritto di credito, cioè con finalità elusive, per sottrarre o rendere difficoltoso il recupero dei crediti da parte di un debitore (privato, o statale). Quali sono gli indicatori di “simulazione”? Quando l’entità degli investimenti è sproporzionata rispetto alle finalità familiari, il gestore è molto vicino alla famiglia ed i movimenti sono a beneficio della propria famiglia. E in tali casi, si può procedere al sequestro preventivo, finalizzato alla successiva confisca. E – attenzione – le misure valgono anche se adottate attraverso un ragionamento presuntivo. (Sentenza n. 25991/2020-Cass. Pen. sez. III Penale). La linea della difesa, che faceva leva sull’intestazione dei beni al Trust e la Nomina di un Trustee estraneo, non ha funzionato…

Questo per dire che la creazione di un trust deve rispettare precisi requisiti e non voli pindarici di un Fantadiritto creato apposta.

Per quanto suggestive e davvero interessanti siano alcune idee (es. l’extraterritorialità), molte altre sono francamente insostenibili e del tutto erronee. Mi viene in mente la ridicola distinzione sulla differenza di significato tra caratteri maiuscoli e minuscoli e le scemenze riguardanti l’atto di nascita e le procedure dell’anagrafe comunale, la confusione e l’uso distorto del diritto navale o marittimo, e molto altro.

Andare a sostenere queste “tesi” va totalmente al di fuori del perimetro legale posto ai trust definiti dalla normativa e dalla giurisprudenza.

Ma c’è un’importante novità, che rende ancora più pericoloso imbarcarsi in queste avventure dell’”Autodeterminazione”, ed è il DM n. 55 del 11/3/2022.

Il decreto, del ministero delle finanze, recepisce delle direttive europee sulla trasparenza finanziaria e sulla lotta al riciclaggio. Cosa dice questo decreto? Impone la messa a disposizione di informazioni relative alla titolarità effettiva di trust, produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali, e obblighi analoghi per gli istituti giuridici affini ai trust.

Il decreto impone la creazione ed iscrizione al “registro dei titolari effettivi”, la denominazione del trust o istituto giuridico affine, la data, il luogo e gli estremi dell’atto di costituzione dell’istituto giuridico (trust, o simil-trust). Queste informazioni vanno comunicate all’ufficio del registro della camera di commercio territorialmente competente.

Quando va fatta la comunicazione? Entro 30 giorni dalla costituzione del trust. Cosa succede a non comunicare? Sanzione: da 103 a 1.032 euro…. Ma il bello è, che è il fiduciario, del trust a dover fare la comunicazione. Non è possibile delegare l’adempimento ad un professionista, per cui i soggetti obbligati devono anche munirsi di firma digitale (la comunicazione è online). E gli stessi soggetti devono comunicare anche ogni variazione dei dati e delle informazioni inerenti la titolarità effettiva entro 30 gg dal compimento dell’atto.

In più, i soggetti devono  con cadenza annuale, comunicare la “non variazione”, cioè la conferma dei dati del trust. Per quanto discutibile e insensato sia questo obbligo, però c’è: quindi se ci si dimentica di comunicare ogni anno la “non variazione” dei dati del trust, si è soggetti alla stessa sanzione pecuniaria che ho citato sopra.

E chi fa tutto questo? VOI.

Chi si becca la sanzione? VOI.

Chi finisce davanti alla commissione tributaria, o peggio, davanti al magistrato? VOI. Magari dovete rispondere dell’accusa di frode, truffa ai danni dello Stato, reati fiscali, e connessi aspetti civili (=risarcimenti, revocatorie, pignoramenti, etc).

Ricordo anche che, in generale, la risposta “Ma io non lo sapevo”, o “ma mi sono avvalso di un professionista”, non è automaticamente causa esimente.

I principi della “Ignorantia legis non excusat”, quello della “Culpa in Eligendo” e della mancata verifica del professionista da voi scelto, sono elementi che giocano pesantemente a vostro sfavore. Ed il “Principio di Affidamento” non sempre vi salva, almeno, non in questo caso… Ho avuto la possibilità di visionare alcuni dei documenti predisposti da queste “organizzazioni” di professionisti che parlano di trust e di autodeterminazione. Ho trovato anche errori marchiani, come riferimenti errati di provvedimenti normativi (DM 445 anziché DPR 445), elementi che anche senza essere avvocati, dovrebbero accendere mille lampadine.

Inoltre: questi professionisti che di fatto, esercitano una consulenza legale, predisponendo anche atti giuridici complessi, sono iscritti all’ordine degli avvocati? Se non lo sono, stanno incorrendo nel reato di esercizio abusivo della professione ex art. 348 del Codice Penale, e voi, che non avete verificato se sono iscritti all’ordine, non potete più invocare il “principio di affidamento”, siete in “Culpa in Eligendo” (con ciò che ne consegue in tema di “reato in concorso”).

Non lasciatevi impressionare dalle risposte sofistiche del tipo “ma non abbiamo bisogno di ordini perché noi stessi siamo extraterritoriali e non soggetti al diritto italiano”. E’ una risposta retorica ingannevole, una sorta di Petitio Principii, che davanti a un magistrato si trasforma in un boomerang clamoroso.

Parte 4 - Cosa rende pericolosi questi percorsi

Setta

La leva psicologica principale su cui si basano queste organizzazioni, è come detto nella prima parte, il bisogno di libertà, stabilità e di autodeterminazione. E’ un bisogno potente, soprattutto in questo periodo.

Il punto è, che a seguito dei vostri inoltri di pratiche e di contatti con la pubblica amministrazione, difficilmente ci sarà una risposta espressa.

In generale, infatti, nel procedimento amministrativo vale il principio del “Silenzio-Assenso”.

Questa è una trappola psicologica potente, senza entrare nei dettagli, vi porta a pensare: “Se non mi hanno detto niente, o diniegato niente, significa che è tutto a posto”.

O, analogamente: se la mia organizzazione non si fa più sentire, significa che è tutto a posto.

NO.

Non è così.

A parte che il principio del silenzio assenso ha un sacco di deroghe ed eccezioni, per cui in molti campi vale l’opposto, cioè il “silenzio diniego”.

Ma il grave è che rischiate di crearvi un’immagine della situazione, del tutto falsata e basata sulle vostre proiezioni ed aspettative.

Fino a quando, l’arrivo di una cartella esattoriale, di una notifica giudiziaria o peggio, di un’azione revocatoria sul trust, non vi sbatte in faccia la realtà…

Cosa rende pericolose queste organizzazioni?

  • La mancanza di chiarezza sullo strumento legale; la mancanza di chiarezza in genere. Se Fai domande precise, otterrai risposte vaghe o tangenziali.
  • Il condire tutto con affermazioni del tipo “non è solo un percorso legale, è una filosofia profonda, un percorso spirituale” bla bla bla.
  • l’insistere con esempi di persone rovinate, per colpa dello Stato (è vero, ma se insisti tanto nel terrorizzarmi…. ).
  • La mancanza di possibilità di verificare oggettivamente se lo strumento funziona: provate a chiedere referenze verificabili. A gestori di attività, a privati cittadini, che si sono trovati p es. con un decreto ingiuntivo, o una sanzione da pagare, o altro, e chiedetegli se effettivamente l’”Autodeterminazione” li ha salvati o no.
  • Il continuo propinare corsi (a pagamento ovviamente), per cui non si finisce mai, non si arriva mai al “traguardo”.
  • L’uso che si fa del diritto. Davvero alcune sono cose interessanti e brillanti, ma molte altre non stanno in piedi. Se finite davanti al giudice, o a una commissione tributaria, dubito fortemente che ve la caviate. Attenti all’art. 96 CPC (Abuso ed uso distorto del diritto…), ed all’art. 640 C.P., perché, come detto, ne rispondete VOI.
  • Il trattare il “cliente” come un “Adepto” sempre più vincolato all’organizzazione: vincolo psicologico, emotivo, economico. Il setting di Perenne Adepto che non raggiunge mai l’Obiettivo, è tipico delle sette e dei culti, e non di un servizio legale.
  • Lo sfilarsi quando il cliente-adepto si trova nei guai. Il Guru non si prende mai la responsabilità di quello che ha fatto, scritto, detto. Se qualcosa va male, la responsabilità è sempre dell’Adepto: ha fatto un errore, non è abbastanza Illuminato, Consapevole, eccetera.

Sul profilo carismatico di questi personaggi, ometto ogni considerazione, ma ci sarebbe da dire anche su questo.

Non c’è nulla di male a promuovere un servizio, una consulenza, un libro, e farsi pagare, o chiedere un’offerta. Ci mancherebbe. Nessuno lavora gratis, ragazzi. Ma è come lo si fa che fa la differenza.

Volete fare un trust?

Andate da un avvocato, o presso uno studio legale specializzato, e fatelo.

Forse vi costa pure meno, ottenete un servizio che sta in piedi, vi informano dei rischi e dei benefici, e soprattutto, non siete vincolati a vita a pagare corsi e servizi di Illuminazione e Crescita Spirituale su un argomento che di spirituale non ha un bel nulla.

Un articolo a cura di

Mark (parte 1 e 2) e Tyler (parte 3 e 4)

Fonti bibliografiche

Guida al Diritto n. 26/2022, 39/2020; n. 37/2020; Il Sole 24 Ore Avvocato n. 2/2021, n. 4/2021, vedi anche articoli 3 e 4 del DM 55/2022.

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