Obbligo Vaccino Covid: Sentenza 7045 Consiglio di Stato

OBBLIGO VACCINO SENTENZA 7045

Nuova sentenza del Consiglio di Stato che dà torto al ricorso dei sanitari contro l’obbligo vaccinale Covid.

La sentenza è la n. 7045 del 14-20 ottobre 2021: conferma gli obblighi del decreto legge 44/2021.

LA SENTENZA 7045: aspetti positivi

In questa pronuncia non c’è solo l’aspetto inerente l’obbligo per il vaccino, la sentenza 7045 dà la possibilità di poter fare un ricorso collettivo.

In questo caso, più sanitari, hanno fatto il ricorso contro la sentenza del TAR per l’obbligo vaccinale Covid.

LA SENTENZA 7045: aspetti negativi

Le sentenze si rispettano, ma si possono criticare.

La struttura logica di molti passaggi ricorda il Cane che si Morde la Coda.

La struttura infatti in molti punti confonde l’effetto con la causa, adotta postulati e premesse clinicamente non dimostrate (“circolarità” ed “autoreferenza” del discorso).

Chiude definitivamente ogni speranza di riforma dell’obbligo vaccinale. Anzi, l’obbligo per il vaccino della sentenza 7045 non è contrario alla costituzione.

Questo apre ad ogni obbligo futuro di trattamento sanitario statale. Non solo per il covid, ma per qualunque altra patologia.

Ci sarebbe da scrivere molto, ma mi limito ai punti essenziali.

E’ evidente il tono paternalistico e autoritario di molti passaggi, che ricorda ben altri periodi della storia. Ad esempio, affermazioni apodittiche del tipo “non sono ammesse esitazioni vaccinali”.

Riprende purtroppo affermazioni meramente politiche e non cliniche ad esempio “spinte gentili”.

Obbligo vaccino e sentenza  7045: Le sette cose più gravi

1 – Si basa ancora sull’assurdo assunto che il “vaccinato” non contagi, o contagi meno, rispetto a un non vaccinato. Ignora settant’anni di biologia, ciioè il concetto stra noto di Portatore Sano. Questo concetto è stato confermato dallo studio dello Spallanzani di Roma. Questo Studio è stato commissionato dal governo, e di fatto ignorato.

2- Si basa, per la valutazione costi benefici, sulla farmacovigilanza passiva. Questo sistema sottostima di decine di volte la frequenza degli effetti avversi. Questo poiché la farmacovigilanza è solo volontaria, non sanzionata in caso di mancata segnalazione. Inoltre è di fatto scoraggiata a tutti i livelli. E’ evidente che di conseguenza la stima costi benefici è distorta. Chiamo questo per comodità “semantica”: “Negazionismo di Stato”.

3 -Non effettua comparazioni tra i risultati di altri sistemi di farmacovigilanza, il VAERS per esempio, o anche europei, come Eudravigilance. Si fissa solo con AIFA. Uno fra i vari casi di “astrazione selettiva”: considero cioè solo dati e fatti a favore della mia tesi, ignorando tutti gli altri.

4 – Non effettua alcuna valutazione sulla “qualità del dato”, né sui “fattori di confondimento”, che dovrebbero essere ben noti a qualunque clinico. I contagi / ricoveri calano per effetto del siero, o semplicemente perché le varianti successive sono meno pesanti? E molti altri aspetti.

5 – Cavilla sulla definizione di “farmaco sperimentale”, confondendo burocrazia con sostanza dei fatti. (aspetto “semiotico” ed “epistemologico”);

6- Utilizza ragionamenti speculari. Estremizza un diritto (alla salute) per cui l’effetto è azzerare di fatto mille altri diritti fondamentali. Un diritto estremizzato si trasforma in una vessazione. Questo processo si chiama “Enantiodromia”. E’ scritto a chiare lettere che un eventuale obbligo vaccinale esteso, non è affatto contrario né alla Costituzione né al diritto EU;

7 – Stabilisce chiaramente, che NON ESISTONO DIRITTI ASSOLUTI neppure in costituzione.
Squalifica i Diritti Naturali ed i Diritti Assoluti, in “diritti tiranni”. Questa connotazione negativa, questo abile Reframing, già dice molto. La sentenza si arrampica sugli specchi per invalidare e sterilizzare molte posizioni EU sui trattamenti sanitari obbligatori, liquidandoli con questioni burocratiche.

Quest’ultimo è il punto più grave, perché apre la strada a ogni tipo di compressione dei diritti.   A esclusiva discrezione e piacimento della pubblica autorità. Inoltre, se non esistono più “diritti assoluti”, paradossalmente, un giorno, neppure il “diritto alla vita” potrà esserlo. La Pena di Morte, potrebbe non essere più un Tabù. E così l’Apartheid, per esempio. A questo può portare il ragionamento logico seguito dal giudicante.

Saranno possibili future compressioni pesanti dei diritti. Per motivi sanitari, di ordine pubblico, non ha importanza ora che sia stata applicata al COVID. Usciamo per un attimo, dal dettaglio della situazione Covid e dall’obbligo Vaccinale. Il punto è che sono e saranno perfettamente lecite, delle vere e proprie zone franche. Zone franche di sospensione di ogni diritto, in cui potranno essere esclusi d’un botto, duecento anni di conquiste.

Oggi, con questa sentenza, in Italia sono definitivamente MORTI i diritti Naturali.

TylerGandalf

Link alla sentenza qui:

https://olympus.uniurb.it/index.php?option=com_content&view=article&id=26677:cds7045_2021&catid=20&Itemid=138

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