Sentenze covid che nessuno vi racconta
Sentenze Covid, che i media oscurano.
Ne ho scelte solo alcune, perché sono importantissime, per le “massime” esposte, e per le motivazioni.
Mentre i Junk Media, i Virostar e purtroppo anche esperti di diritto….cianciano di Costituzione e di diritto solo dove e come fa comodo.
1_Bla Bla Bla. Gli Esperti sui Media.
Vi fanno vedere solo ciò che la propaganda vuole farvi vedere.
Vediamo cos’è successo.
La Regione Campania
Il Solerte Presidente della Regione Campania, che ci diletta da ormai due anni con le sue dichiarazioni da Sceriffo, ha emanato l’ordinanza n. 70 del 8/9/2020.
2_Presidente Regione Campania
L’ordinanza impone test sierologici e tamponi, per il personale scolastico, docente e non docente.
Questa Ordinanza Contingibile ed Urgente ha quindi imposto degli esami (attenzione: non esisteva ancora l’obbligo di legge del green pass).
I test, sono a tutti gli effetti, accertamenti e trattamenti sanitari, come descritti nella circolare del Ministero della Salute del 30/10/2020.
Cosa dice la sentenza del TAR? Dice che gli obblighi sanitari non possono essere regolati da provvedimenti amministrativi, come ad es. l’ordinanza.
Questo per il principio della “riserva di legge”, vedi articolo 1 legge 180/1978.
Cosa dice?
Dice: “gli accertamenti e i trattamenti sanitari sono volontari.
Nei casi di cui alla presente legge e in quelli espressamente previsti da leggi dello Stato, possono essere disposti dall’autorità sanitaria accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori,
nel rispetto della dignità della persona e dei diritti civili e politici garantiti dalla Costituzione, …..”
E ancora, la Legge n. 833/1978, al suo articolo 33: “Gli accertamenti ed i trattamenti sanitari sono di norma volontari.
Nei casi di cui alla presente legge e in quelli espressamente previsti da leggi dello Stato, possono essere disposti dall’autorità sanitaria accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori, secondo l’articolo 32 della Costituzione,
nel rispetto della dignità della persona e dei diritti civili e politici….”.
La sentenza di rigetto, continua citando l’art. 32 cost.: che dice: “Nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario, se non per disposizione di legge.
La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana”.
Alla luce di tali previsioni, in assenza di contrarie previsioni legislative, resta in ogni caso subordinato al libero consenso dell’interessato, l’accertamento sanitario tramite tampone o test sierologico.
Così, il TAR Campania, Sezione 5, Sentenza n. 4127 del 16 Giugno 2021.
Una fra le tante Sentenze Covid che nessuno vi ha raccontato…..
Il TAR Calabria
Il TAR Calabria, sent. 2075 del Dicembre 2020, è anch’essa una … bomba.
Era riferita ad un’ordinanza contingibile ed urgente per il Caso Ilva, ma le motivazioni sono valide in generale.
3_ILVA di Taranto.
“Neppure l’avanzamento della tutela, riconosciuto al diritto alla salute, tramite il Principio di Precauzione,
che consente l’intervento tutorio da parte di legislatore ed amministrazione, a fronte di solo rischi di danno,
può essere invocato oltre ogni limite: l’intervento in precauzione deve essere adottato solo all’esito dei vantaggi e degli oneri risultanti dall’azione o dall’assenza di azione
e deve essere proporzionale e non discriminatorio”.
ed ancora:
“L’intervento amministrativo in precauzione presuppone, dunque l’esistenza di un rischio specifico, all’esito di una valutazione quanto più possibile completa,
condotta alla luce dei dati disponibili che risultino maggiormente affidabili,
e che deve concludersi con un giudizio di stretta necessità della misura, all’esito dell’analisi dei vantaggi e degli oneri dalle stesse derivanti (Così. Consiglio di Stato n. 6655/2019 e n. 6250/2013).”
La Provincia di Trento
Un’altra ordinanza anticovid “più realista del Re”, cassata dal TAR, è quella della provincia di Trento.
La provincia di Trento ha emanato un’ordinanza “contingibile ed urgente”, del 15 Gennaio 2021.
Questa ordinanza ha imposto la sospensione di un referendum fino al 30/4/2021, con il solito motivo della prevenzione del rischio pandemico. Il referendum riguardava il riconoscimento del territorio agricolo provinciale quale distretto biologico.
Il TAR Trento ha BOCCIATO questa ordinanza e questa è la motivazione:
“Ritiene che .. il presidente della provincia, scegliendo l’opzione del cd. Rischio Zero all’esito di un’istruttoria sommaria e carente, abbia violato il principio di proporzionalità dell’azione amministrativa“.
Il Collegio ha citato e condiviso integralmente riprendendole, le motivazioni della sentenza TAR Calabria sopra citata, e del Consiglio di Stato n. 6250/2013 e 6655/2019.
Il principio di precauzione prevede che non si debba aspettare di aver dimostrato pienamente l’effettiva esistenza e gravità dei rischi, e prima che subentrino più avanzate tecniche di contrasto.
Il principio di precauzione implica che ogni volta che non siano conosciuti con certezza i rischi indotti da un’attività potenzialmente pericolosa, l’azione dei pubblici poteri deve tradursi in una prevenzione anticipata rispetto al consolidamento delle tecniche scientifiche.
Questo principio però non può essere estremizzato e assolutizzato.
Infatti cito testuale dalla motivazione della sentenza del TAR:
“Deve infatti ribadirsi che quando è in gioco un diritto fondamentale come quello di voto, proprio il fatto che la convivenza con il virus è … destinata a protrarsi per un lungo periodo di tempo… non quantificabile,
rende necessaria una gestione costituzionalmente orientata..ossia l’adozione di ogni possibile sforzo.. per rendere possibile l’esercizio del diritto”.
Inoltre, l’editoriale di Davide Ponte, a commento di questa sentenza, su Guida al Diritto n. 14/2021, titola: “IL TOTEM sulla tutela della salute non può mortificare gli altri diritti”.
4_Totem. In primo piano, il Totem del ‘diritto’ alla salute. Sullo sfondo, i Totem dei Vaccini. #NewCovidReligion .
L’esigenza più volte sottolineata dalla Corte Costituzionale, è che la tutela dei diritti debba sempre essere “sistemica, non frazionata”.
Quindi, nessun diritto fondamentale è protetto in termini assoluti dalla Costituzione.
Quindi bisogna fare una valutazione che non è ad “esito imposto”, con la assoluta prevalenza del diritto alla salute.
Il ragionamento c’è anche nella stessa sentenza : “il totem del diritto alla salute non può essere invocato per mortificare altri diritti fondamentali, ivi compreso il diritto di voto”…
E’ molto importante e di interesse generale, il fatto che il TAR sostiene quanto segue.
L’approccio con cui è affrontata l’emergenza, è volto ad affermare la prevalenza assoluta del diritto alla salute, e questo reca con sé molte incognite.
“..fino al punto che potrebbe manifestarsi la deprecabile tentazione, di trasformare la gestione straordinaria dell’emergenza, in una abnorme normalità.
Questo, sospendendo per un tempo indeterminato le garanzie costituzionali.
Invece, neppure il meritorio intento di preservare la salute pubblica, da un virus almeno in parte ancora sconosciuto, può giustificare il ricorso ad ogni mezzo giuridico…”.
ed ancora:
“al contrario, proprio la circostanza per cui la convivenza con il virus è verosimilmente destinata a protrarsi per un lungo periodo….impone una gestione costituzionalmente orientata-….
ormai non più rubricabile come mera emergenza sanitaria, configurandosi piuttosto come una vera e propria emergenza anche sociale, economica e politica.
Perché quando sono in discussione i diritti fondamentali, non vale la regola per cui il fine giustifica il mezzo”.
5_Niccolò Machiavelli. E’ suo il motto ‘Il Fine Giustifica i Mezzi’. Autore de “Il Principe”: era una guida per i Sovrani del 1500.
Ma oggi, siamo tornati nel 1500, che il suo Detto viene usato a piene mani dai Governi?
Sentenze covid e conclusioni
Dopo questa carrellata di Sentenze Covid, non invenzioni mie, si può riassumere quanto segue.
E volendo, anche farsi alcune domande conseguenti.
La Proporzionalità Stiracchiata
IL “Principio di Proporzionalità”, è spesso disatteso e male interpretato, estremizzato a favore del “Diritto alla Salute”.
Che di fatto, è diventato “Diritto Tiranno”.
Quando la Consulta dice che la tutela dei diritti deve essere “SISTEMICA e non FRAZIONATA”, intende esattamente l’opposto di quello che stiamo vivendo.
SISTEMICA significa che il diritto alla salute non può “uccidere” o ultra-comprimere, decine di altri diritti fondamentali.
Il Diritto alla Salute non è l’unico esistente e NON va considerato isolato.
Infatti, a conferma, basti leggere le motivazioni della recentissima Sentenza della Corte Costituzionale n. 113 del 11 Novembre 2021: la proroga degli sfratti imposta dalla legislazione pandemica, può essere tollerata solo fino a fine 2021.
Questo perché la compressione del diritto di proprietà ha raggiunto il massimo di tollerabilità.
Ma… come: il diritto di proprietà è stato compresso in modo intollerabile, e altri diritti ben più sostanziali, possono essere compressi oltre dicembre 2021?
La Corte non ha nulla da dire sui diritti al lavoro, spostamento, vita di relazione e mille altri? Che coerenza c’è?
Il Principio di Precauzione Deformato
Il Principio di Precauzione non può essere assoluto, come ha ben evidenziato sia il TAR Calabria sia il TAR Trento.
Non può essere invocato oltre ogni limite, come però, di fatto, si sta facendo.
Inoltre bisogna fare una valutazione in un certo senso differenziale: situazione con misure restrittive VERSO situazione senza misure restrittive.
Se le misure restrittive provocano una serie di guai peggiori e problemi in mille altri campi….. e soprattutto, le misure devono essere NON DISCRIMINATORIE (cirt. TAR Calabria).
6_Deformazioni. Il principio di Proporzionalità e di Precauzione, squagliati e stirati come in un quadro di Salvador Dalì.
Dignità e Rispetto: Vaporizzati.
L’articolo 32 Costituzione, e le leggi sui trattamenti sanitari, vanno citate fino in fondo, e non come fanno i media.
Queste norme, infatti, parlano di RISPETTO DELLA DIGNITA’ DELLA PERSONA e dei DIRITTI CIVILI Garantiti dalla Costituzione.
Ed anche dai trattati internazionali, ma per ora lasciamo questo punto.
Direi che le dichiarazioni di giornalisti, virostar, molti sanitari e perfino esperti di diritto, vanno totalmente in contrasto con questo principio. Definito sia nelle leggi sia nella Costituzione.
Quindi le affermazioni e gli insulti di questi soggetti sono da CODICE PENALE e CONTRA LEGEM.
Dai “Sorci”, ai mille altri insulti, alle disumanizzazioni e ai continui messaggi violenti e traumatici, di cui ho parlato qui.
Direi che siamo a livello di Stalking di Stato.
Pertanto, per esempio, mi chiedo anche perché, la Questura di Novara ed il Procuratore di Novara, non si attivano su questi elementi, anziché aprire con estrema solerzia, un fascicolo su dei manifestanti che indossano la stella di Davide.
Modo di protestare discutibile, ma non è un illecito, e direi di importanza e caratura ben diversa rispetto a quanto ho appena esposto.
7_Vaporizzati. I diritti universali di Dignità e Rispetto nella pentola, sono evaporati.
Le limitazioni di tipo sanitario, ed i trattamenti sanitari obbligatori, sono obbligatori solo per disposizione di legge.
Serve quindi una legge dello stato, per obbligarci.
Ma la legge, non può in NESSUN CASO, violare i limiti imposti dal RISPETTO DELLA PERSONA UMANA.
Sarà per questo che il legislatore non osa imporre l’obbligo vaccinale? Formalmente non è obbligatorio vaccinarsi contro il covid.
In questo modo non posso contestare un obbligo che formalmente NON ESISTE.
Calpestano la dignità ed il rispetto della persona umana ogni giorno, non da ultimo con l’inutile green pass, ma poiché non è formalmente un obbligo vaccinale, si salvano.
Paradossale e geniale.
La qualità del Dato
Ancora, il TAR calabria, richiede DATI AFFIDABILI su cui basare la valutazione costi/benefici.
Ora, i DATI disponibili sono quelli derivanti dalla farmacovigilanza passiva.
Come ho già detto, in pratica, funziona così: “Puoi segnalare gli effetti avversi, ma di fatto non ci sono sanzioni se non lo fai.”
Il sanitario che non segnala, non è sanzionabile.” Il risultato come ho già evidenziato qui, e come emerso in alcuni pezzi di giornalismo di inchiesta, qual è?
E’ la SOTTOSTIMA degli effetti avversi di DECINE DI VOLTE. E noi basiamo la stima costi/benefici, su dati di qualità pessima…..
8_Estrazione dei Dati. La Farmacovigilanza Passiva Italiana in metafora.
Sentenze Covid: Cos’è successo d’Improvviso?
L’ultima domanda è questa: cos’è successo alle ultime sentenze covid? Ad esempio, le ultime sentenze del Consiglio di Stato, dei TAR e della Cassazione, paiono improvvisamente aver trascurato i principi qui discussi, e consolidati nella precedente giurisprudenza?
Come mai, le ultime sentenze, sembrano perfettamente allineate e ripetitive nelle motivazioni e nella struttura logica, semantica e nelle premesse?
9_Copia e Incolla, metafora della struttura logica, motivazionale e semantica, delle ultime sentenze.
Che cosa è successo?
E’ paradossale, che le prime sentenze critiche sulla compressione emergenziale dei diritti, siano state emanate poco dopo la prima ondata, quando davvero il numero di morti per covid era elevato.
Mentre ora, che la situazione non è affatto così, paradossalmente l’atteggiamento dei tribunali sia ultra irrigidito?
Ma si sa, informarsi e farsi domande, è essere COMPLOTTISTI.
TylerGandalf
Fonti:
Sentenza TAR Campania: Mensile Il Merito n. 10/2021, Ed. Il Sole 24 Ore.
Testo dell’Ordinanza della Regione Campania: https://www.regione.campania.it/assets/documents/ordinanza-n-70-dell-8-09-2020.pdf
L’appellativo “Sceriffo” per il Presidente della Regione Campania, non l’ho inventato io. L’ho solo ripreso da una fonte ufficiale: https://www.repubblica.it/politica/2020/11/14/news/coronavirus_campania_de_luca_disfatta-274314718/
Sentenza TAR Trento-Sezione Unica-sent. n. 11-12 Marzo 2021 n. 36, sul settimanale Guida al Diritto n. 14/2021- ed. Il Sole 24 Ore.
Procura di Novara apre un fascicolo contro manifestanti: https://www.tgcom24.mediaset.it/cronaca/piemonte/no-green-pass-come-deportati-procura-di-novara-apre-fascicolo_40299156-202102k.shtml
Riferimenti delle immagini usate:
Immagine in evidenza, televisione: https://it.dreamstime.com/bugie-annata-dell-etichetta-della-televisione-di-disinformazione-media-corrente-principale-propaganda-tv-vecchia-image99973436
1_Bla Bla Bla: https://www.lameziaterme.it/i-classici-invece-di-blaterare/
2_Presidente Regione Campania: http://www.coispnapoli.it/il-coisp-scrive-una-lettera-al-presidente-regione-campania-vincenzo-de-luca-invito-nel-fornire-i-kit-rapidi-covid-19-anche-ai-poliziotti/694/
3_Ilva di Taranto: https://www.corrierepl.it/2021/09/28/rosa-damato-interviene-sul-caso-laghi-ex-ilva-e-sul-futuro-di-taranto/
5_Machiavelli: http://www.postspritzum.it/redazione/filosofia/il-fine-giustifica-i-mezzi-niccolo-machiavelli.php
6_Deformazioni https://it.painting-planet.com/il-ragno-della-sera-promette-speranza-salvador-dali/
7_Vaporizzati: https://acquadelrubinetto.gruppocap.it/acqua-e-scienza/ebollizione-acqua/
8_Estrazione dei Dati: https://fondazionerrideluca.com/web/rien-ne-va-plus/
9_CopyPaste: https://gpmip.com/why-copy-and-paste-does-not-work-with-post-merger-integration/
Disclaimer: l’articolo rappresenta solo il pensiero personale dell’autore e non va letto come un invito a non sottoporsi a trattamenti sanitari o ad accertamenti diagnostici.